Allegato 4

ALLEGATO 4

(Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Intermediario che entra in contatto con il cliente:
(l’intermediario proponente viene segnalato con una x nella colonna di sinistra)

X
CognomeNomeQualificaIscrizizione RUIIntermediario I Livello
BONETTILUCIADipendente operante anche al di fuori dei locali dell'intermediarioE000592181 del 08-02-2018
FILIPPISARAResponsabile dell'attività di intermediazioneA000004633 del 01-02-2007
FILIPPIGIULIAResponsabile dell'attività di intermediazioneA000004702 del 01-02-2007

L’intermediario opera per l’agenzia FILIPPI ASSISERVICE S.R.L., iscritto nella sezione A del RUI al n. A000012348 del 01-02-2007;
l’Agenzia FILIPPI ASSISERVICE S.R.L. ha sede legale in VIA CITELLA 65/A – 37012 BUSSOLENGO (VR).

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
a. si dichiara che l’intermediario agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione:

ARAG SE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
ITAS – ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA’ MUTUA DI ASSICURAZIONI
ITAS VITA S.P.A.
UNISALUTE S.P.A.
ALLIANZ VIVA S.P.A.

b) il contratto, qualora distribuito in collaborazione orizzontale ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221, viene emesso dal seguente intermediario emittente, segnalato con una x nella colonna di sinistra:

X
Cognome e Nome / Denominazione socialeIscrizione RUIImprese MandantiLivello Provv. RC auto
EMMEGI S.R.L.
Sede legale: VIA CAURIOL, 7 - 38033 CAVALESE (TN)
A000376552 del 28-03-2011TUA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE AWP P&C S.A. ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI TIROLER VERSICHERUNG V.A.G

Sezione II – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, l’intermediario:
a) Non fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata.
b) Non fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4 del Codice in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.
c) Distribuisce contratti di prodotti assicurativi dei rami danni in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
d) Fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’art. 119-bis, comma 7 del Codice.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

Con riferimento alla natura del compenso percepito:

a) Rispetto ai rami di assicurazione diversi dalla responsabilità civile auto, il compenso per l’attività di distribuzione svolta è rappresentato da una commissione inclusa nel premio distinta per rami. Non è previsto il percepimento di alcun incentivo per la distribuzione di uno specifico prodotto assicurativo. Tale attività concorre al raggiungimento di obiettivi quantitativi definiti per aggregato di prodotti e parametri qualitativi, al raggiungimento dei quali conseguono ulteriori compensi.
b) Rispetto ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura dei livelli provvigionali riconosciuti dalla compagnia all’intermediario primario (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art. 131 Codice delle Assicurazioni Private) è riportata nella tabella sottostante:

Commissione inclusa nel premio assicurativo
Provvigioni riconosciute dall’impresa sul premio lordo RCAuto*
– 9% (UNIPOLSAI) e 10% (ITAS MUTUA) per tutte le tipologie di veicoli.

*Si precisa che le percentuali indicate sono riferite ad un contratto stipulato sulla base della provincia di residenza del soggetto Cliente quale proprietario del veicolo assicurato. Qualora il veicolo assicurato fosse di proprietà di un soggetto con residenza in altra provincia, le percentuali indicate potrebbero risultare diverse. Presso i punti vendita è a disposizione la tabella riepilogativa di tutte le percentuali previste in relazione ad ogni provincia. La provvigione in valore assoluto e in valore percentuale rispetto al premio lordo, riconosciuta per il contratto proposto, è rilevabile dal contratto stesso.

Nota bene

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l’applicazione dei Tributi Erariali con un’aliquota pari al 12,50%. Le modifiche delle imposte sull’assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. “federalismo fiscale”), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra. In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.
c) L’informativa di cui alle lettere a) e b) è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.
Con riferimento al contratto specifico, nel caso di polizza RC Auto in virtù di rapporti di libera collaborazione, la misura delle provvigioni percepite è quella indicata in corrispondenza della Tabella in sezione I (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art.131 del Codice).

Sezione IV – Informazione sul pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi:
a) è stata stipulata dall’intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla Normativa Europea.
b) le modalità di pagamento dei premi ammesse:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma on line, che abbiamo quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta/00 euro annui per ciascun contratto.
c) Nel caso di collaborazione con intermediari iscritti in sezione B, il broker è autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, e, di conseguenza, il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice, sulla base di quanto indicato nella tabella broker allegata.